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Alla Sezione ANFI
L’Associazione è composta da
soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.
Sono soci ordinari tutti
coloro, compresi gli allievi degli istituti di istruzione del Corpo,
che con qualsiasi grado hanno fatto parte della Guardia di finanza,
nonché i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani
maggiorenni di soci dell’Associazione.
Sono soci onorari i
comandanti generali e i comandanti in seconda della Guardia di
finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando generale, i generali
delle altre Forze armate in servizio nel Corpo, le personalità
pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado
eminente, che sono nominati su proposta del Presidente Nazionale
dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Nazionale. Possono
essere nominati soci onorari i generali ed i colonnelli in servizio e
quelli iscritti all’Associazione che acquisiscono particolari
benemerenze, nonché i membri del Consiglio Nazionale, dopo la
cessazione dalla carica, previa proposta motivata del Comitato
Esecutivo Nazionale votata all’unanimità e ratificata dal Consiglio
Nazionale.
Sono soci benemeriti i
finanzieri in congedo ed in servizio di ogni grado, nonché gli
estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e servizi
resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati dal Comitato
Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nonché del
Consiglio di Sezione, tramite i competenti consiglieri nazionali.
Sono soci simpatizzanti i
congiunti maggiorenni di finanzieri in congedo e in servizio di ogni
grado, nonché i militari in congedo delle Forze armate e di polizia,
gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità morale e
civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai
consigli di sezione.
Acquisiscono la qualifica
aggiuntiva di soci sostenitori, i soci ordinari, simpatizzanti
e benemeriti che versano la quota associativa annuale in misura non
inferiore al doppio di quella normale.
Acquistano la qualità di socio
ordinario o di socio simpatizzante coloro che, in possesso dei
requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno
dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 5 ne fanno domanda, su
apposito modello, conforme a
quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione, alla
sezione del Comune di residenza o, in mancanza, alla sezione più
vicina o a quella di gradimento, previa la deliberazione favorevole
del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.
Le notizie personali e la
certificazione dei requisiti possono essere attestati con
dichiarazioni sostitutive.
L’iscrizione decorre dalla data
stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.
Contro la
deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo
Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso
accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell’iscrizione.
Non
possono far parte della Associazione coloro che:
• hanno riportato
condanna per delitto doloso;
• sono cessati dal servizio nel Corpo per
provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego di rafferma;
• non hanno comunque mantenuto
una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di
appartenervi per qualsiasi motivo;
• sono stati espulsi dalle Forze
armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici
uffici o dimessi da istituti di istruzione militare, per ragioni
morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.
Per gli stessi motivi, coloro
che sono già iscritti all’Associazione sono soggetti alla perdita
della qualità di socio a decorrere dalla data della deliberazione del
Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla
sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all’interessato
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della
sezione di appartenenza.
Il socio escluso o sospeso deve
astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire alla
sezione la tessera sociale dell’Associazione.
Il socio ha il dovere di:
• versare la quota annuale
associativa entro il termine stabilito;
• partecipare alla vita e alle
attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e
materiale;
• mantenere un comportamento
leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non
leda l’onorabilità ed il prestigio della Guardia di finanza,
dell’Associazione e degli organi sociali, e che sia riguardoso verso
gli altri soci.
Il socio ha il diritto di:
• ricevere la tessera sociale
comprovante la sua qualità di socio;
• collaborare alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione;
• godere dei benefici previsti.
Per l’elezione delle cariche
sociali centrali e periferiche hanno diritto all’elettorato attivo e
passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se
finanzieri in congedo.
Possono ricoprire cariche
sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti,
entrambi se finanzieri in congedo, iscritti all’Associazione da almeno
un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica
sociale.
Il requisito del periodo di
iscrizione all’Associazione non si richiede per ricoprire le cariche
sociali delle nuove sezioni.
I militari in congedo soci
onorari dell’Associazione possono esercitare l’elettorato attivo e
passivo dopo un anno dalla nomina.
Relativamente ai rapporti tra i
soci le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla
carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di
reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o
più elevati in grado.
Al Gruppo di Protezione Civile e Volontarato ANFI
Possono essere iscritti al Gruppo di Volontariato, a
richiesta, tutti i soci della Sezione in regola con la quota sociale
che abbiano voglia di rendersi utili nei confronti delle categorie
svantaggiate di cittadini o in qualunque altra funzione di utilità
sociale rientrante nelle ipotesi di cui alla legge quadro n. 266/1991.
I soci del Gruppo hanno tutti pari dignità senza alcuna distinzione.
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